Nomina del Direttore del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche presso l’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento. Richiesta di adozione di provvedimenti urgenti.
Il sottoscritto Dott. Andrea Della Ratta, nella qualità di Presidente del Collegio IPASVI di Benevento e a nome dello stesso Consiglio Direttivo, in riferimento all’oggetto, si rivolge alle Amministrazioni e ai soggetti istituzionali in indirizzo, per denunciare la gravità della situazione che si è venuta a creare nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, istituito, presso l’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento, dall’Università degli Studi “Federico II” di Napoli.
Si evidenzia, in primo luogo, che, nell’anno accademico 2015/2016, le attività didattiche sono state espletate in assenza di un formale provvedimento di nomina del Direttore.
La omessa nomina dell’organo direttoriale, obbligatoria per legge, costituisce un evidente vulnus, suscettibile di pregiudicare la legittimità delle attività didattiche svolte dai discenti.
Sul punto, si rammenta che il Direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio presso ciascuna sede del Corso di Laurea è responsabile degli insegnamenti tecnico pratici, organizza le attività complementari, coordina i tutori di tirocinio e ne supervisiona l’attività,
garantisce l’accesso degli studenti alle strutture qualificate per le attività di tirocinio (art. 4 del vigente Regolamento Didattico).
Al contempo si contesta la legittimità della indicazione a Direttore delle attività formative, pratiche e di tirocinio, per l’anno accademico 2016-2017, del Dr. Raffaele Lanni, formulata dal Commissario.
Al riguardo, lungi dall’esprimere valutazioni negative sulla persona del professionista, si rileva che la eventuale nomina di uno specialista in medicina e chirurgia si pone in stridente ed insanabile contrasto con le disposizioni del vigente Regolamento Didattico, del Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 e dello stipulato Protocollo di Intesa.
Nello specifico emergono le violazioni di seguito evidenziate.
Il Regolamento Didattico, all’art. 4, nell’individuare gli Organi del Corso di Laurea, alla lettera a), punto 3, con riguardo ai Direttori delle attività formative, pratiche e di tirocinio, stabilisce che gli stessi sono proposti dal CCL e nominati dal Consiglio di Facoltà, con incarico triennale, all’esito di procedura comparativa, “tra coloro che, in servizio presso la struttura sede del corso, appartengono allo specifico profilo cui corrisponde il Corso, in possesso della Laurea Magistrale della rispettiva classe e con esperienza non inferiore ai cinque anni nell’ambito della formazione”.
Al contempo, l’art. 4, comma 5, del citato Decreto Interministeriale statuisce che “L’attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell’ambito della formazione”.
Inoltre, l’art. 7 del Protocollo di Intesta, prevede espressamente che “i direttori delle attività formative pratiche e di tirocinio (uno per ciascuna sede di svolgimento del corso), individuati tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, nell’ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso e che siano in possesso della Laurea Magistrale/Specialistica e cinque anni di esperienza professionale nell’ambito della formazione sono proposti dal Direttore Generale al Consiglio di Corso di Laurea e nominati dalla Facoltà con valutazione comparativa”.
Recuperando quanto testé esposto, si pone in rilievo che le menzionate disposizioni, nel caso di specie, sono state del tutto obliterate.
Difatti, il Corso di Laurea si è svolto per un intero anno accademico pur in assenza della nomina del Direttore.
Invece, per l’anno accademico 2016-2017, l’Organo di vertice dell’Azienda ha indicato un professionista che non possiede i requisiti normativamente stabiliti, nonostante la presenza, all’interno della struttura, di almeno 10 infermieri, i quali, oltre essere assistiti da numerosi titoli accademici (laurea di primo livello, laurea magistrale, master di primo e secondo livello, dottorato di ricerca), hanno maturato anche l’esperienza quinquennale nell’ambito della formazione.
Non va sottaciuto che l’erronea ed illegittima determinazione del Commissario è frutto anche del mancato coinvolgimento dell’IPASVI, istituzionalmente deputato alla verifica della formazione dei professionisti infermieri,sia durante il percorso degli studi che mediante la presenza obbligatoria con 2 componenti nelle commissioni dell’esame di stato che abilitano l’infermiere all’esercizio professionale.
Alla luce di quanto esposto, si
INVITANO E DIFFIDANO
tutte le intestate Amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza, ad adottare, previa concertazione con lo scrivente Collegio, gli opportuni provvedimenti, ai fini della risoluzione delle evidenziate problematiche, mediante:
1) l’assunzione di una formale determinazione di nomina ovvero di convalida dell’operato del Direttore facente funzione delle attività formative, pratiche e di tirocinio del Corso di Laurea in Scienza Infermieristiche della Università Federico II di Napoli, per l’anno 2015-2016;
2)la rigorosa osservanza delle citate disposizioni nell’ambito dei procedimenti di nomina dei Direttori dei Corsi di Laurea (uno per la Federico II,uno per la SUN) per l’anno 2016-2017, impedendo la formalizzazione della nomina del Dr. Raffaele Lanni e conferendo l’incarico ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti.
In attesa di riscontro, che si sollecita nel termine di giorni 5, si porgono distinti saluti.
Il Presidente
Andrea Della Ratta
